Risposte ai chiarimenti richiesti in merito alla Sollecitazione alla domanda di partecipazione alle procedure competitive identificate dal numero di gara 4/2015/ADS pubblicata in data 17/11/2015
Richiesta di chiarimento 001/667:
“La nostra società è in un Contratto di Rete con altre società che condividono il medesimo marchio e che sono singolarmente in grado di soddisfare i requisiti economici e tecnici di partecipazione. Con la presente siamo cortesemente a richiedere di specificare se ogni società possa presentare, in questa fase di sollecitazione, singolarmente la propria domanda di partecipazione anche per tutti i lotti, indipendentemente dal fatto che l’offerta vincolante, successivamente, verrà formulata univocamente, per ogni singolo lotto, solo ed esclusivamente da una delle predette società.”
Risposta:
Si conferma che le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete di cui all’art. 3, commi 4-ter e ss., del D.L. n. 5/2009, conv. in l. n. 33/2009 e ss.mm.ii., sono ammesse a partecipare alla procedura in oggetto, ai sensi dell’art. 34, co. 1, lett. e-bis) del D.Lgs. 163/2006, secondo le disposizioni di cui all’art. 37 del medesimo Decreto sui raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti.
Riguardo alle modalità ed alle condizioni generali di partecipazione di tali soggetti alle procedure di affidamento di contratti pubblici, si rinvia a quanto diffusamente chiarito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione con Determinazione n. 3 del 23 aprile 2013 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 120 del 24/05/2013).
Alla luce del disposto normativo e delle indicazioni generali fornite dall’A.N.AC., si evidenzia la cogenza del divieto di partecipazione alla gara, anche in forma individuale, delle imprese che già partecipano per mezzo della aggregazione di imprese retiste, ai sensi dell’art. 37, comma 7, del Codice.
Pertanto, se le imprese aderenti al contratto di rete intendono presentare domanda di partecipazione alla gara in oggetto per mezzo della aggregazione di imprese retiste -secondo le indicazioni fornite dall’A.N.AC. nella citata Determinazione – l’organo comune della rete è tenuto ad indicare la specifica composizione della aggregazione tra le imprese che partecipano congiuntamente alla procedura; alle sole imprese indicate è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.
L’impresa singola, aderente al contratto di rete, che intende invece presentare individualmente la propria domanda di partecipazione, non può essere indicata nella eventuale domanda di partecipazione della rete cui è aggregata, ma è tenuta a dichiarare di partecipare alla procedura singolarmente. La medesima impresa sarà poi tenuta, in sede di presentazione dell’offerta, a dichiarare di aver formulato la propria offerta autonomamente, ai sensi dell’art. 38, co. 1, lett. m-quater) del D.Lgs. 163/2006.
Richiesta di chiarimento 002/667:
“Con riferimento alla Sollecitazione alla Domanda di Partecipazione e relativi allegati, si chiede di voler confermare che nella tabella A allegata alla Dichiarazione Sostitutiva da rendere ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000, in caso di società di capitali:
per “amministratori muniti di poteri di rappresentanza” si intendano esclusivamente i membri del consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza della società, e non anche i procuratori”.
Risposta:
Si conferma che per “amministratori muniti di poteri di rappresentanza” si intendono anche i procuratori.
Richiesta di chiarimento 003/667:
Domanda:“Con riferimento alla Sollecitazione alla Domanda di Partecipazione e relativi allegati, si chiede di voler confermare che nella tabella A allegata alla Dichiarazione Sostitutiva da rendere ai sensi dell’art.47 DPR 445/2000, in caso di società di capitali:
per “amministratori muniti di poteri di rappresentanza” si intendano esclusivamente i membri del consiglio di amministrazione muniti di poteri di rappresentanza della società, e non anche i procuratori”.
Risposta: Si conferma che per “amministratori muniti di poteri di rappresentanza” si intendono anche i procuratori.
“A riguardo, si chiede di voler confermare che i procuratori da includere nella suddetta tabella A siano sono i procuratori dotati di effettivi poteri decisionali rilevanti e sostanziali tali da farli equiparare ad amministratori di fatto in linea con gli orientamenti giurisprudenziali”
Risposta:
Si conferma la correttezza dell’interpretazione
Richiesta di chiarimento 004/667:
Con riferimento alle manifestazioni di interesse relative ai 8, 9, 10 (Colle Tasso Nord, Valle Aterno Ovest, Brecciarola Nord e Sud) ed ai Lotti 4, 5, 6, 7 (Colle Tasso Sud, Civita Sud, Montevelino Nord, Civita Nord) si pongono i seguenti quesiti:
- Per amministratori muniti di potere di rappresentanza l’art. 25 dello Statuto della nostra Società stabilisce che la rappresentanza di fronte a qualunque autorità giudiziaria o amministrativa e di fronte ai terzi nonché la firma sociale spettano sia al Presidente che all’amministratore delegato. Pertanto, come da voi richiesto esplicitamente nella Dichiarazione Sostitutiva amministratori muniti di poteri di rappresentanza, procederemo ad indicare solo i due soggetti sopra menzionati: Presidente ed Amministratore Delegato della nostra Società, i quali sono gli unici amministratori dotati di potere di rappresentanza. E’ corretto?
- La sollecitazione prevede che alla domanda di partecipazione sia allegato l’Allegato 1 previsto per ogni singolo lotto. Quindi si può compilare una sola domanda di partecipazione indicando tutti i singoli lotti a cui si intende partecipare e poi alla stessa si allegano i relativi Allegati 1 specifici per ogni singolo lotto. E’ corretto?
- Tutta la documentazione per manifestare interesse deve essere prodotta, come da voi richiesto, in forma cartacea ma i facsimili da voi predisposti prevedono in calce la firma digitale. Si tratta di un errore? Procederemo pertanto alla firma calligrafica della documentazione richiesta. E’ corretto?
Risposta:
- Per amministratori muniti di rappresentanza si intendono anche i procuratori, qualora muniti di poteri di rappresentanza;
- Si conferma la correttezza dell’interpretazione
- Si conferma la correttezza dell’interpretazione
Richiesta di chiarimento 005/667:
“Al paragrafo 3 della sollecitazione è previsto che il soggetto che intende presentare domanda di partecipazione deve essere in possesso alternativamente dei requisiti indicati al paragrafo 3.1 (requisiti ristoro) o di quelli indicati al paragrafo 3.2 (requisito oil). In merito si chiede di precisare se due imprese, rispettivamente in possesso dei soli requisiti di tipo Oil e dei soli requisiti di tipo Ristoro, che abbiano presentato singolarmente le domande di partecipazione e siano state invitate a presentare offerta, possano successivamente, avendo solo in seguito raggiunto un’intesa in tal senso, partecipare alla gara congiuntamente, in costituenda ATI”
Risposta:
Ai sensi dell’art. 37, comma 12, del D.Lgs. 163/2006, si conferma che gli operatori economici prequalificati singolarmente possono presentare congiuntamente la loro offerta, in forma di raggruppamento temporaneo costituendo o già costituito (cfr. Consiglio di Stato, 31.3.2014, n. 1548), secondo le modalità di cui ai punti 4.1 e 4.2 della Sollecitazione.