Fatturazione pedaggi

Modulo fatturazione pedaggi

Tagliando con Codice Univoco Transito

 

Istruzioni

Per richiedere la fatturazione dei pedaggi pagati in contante, carta di credito, debito o prepagata, ai sensi di quanto espressamente indicato dal decreto ministeriale del 20 Luglio 1979 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale N. 201 del 20 Luglio 1979, è necessario ottemperare a tutti i passaggi di seguito riportati:

  1. Compilare in tutte le sue parti il modulo scaricabile in fondo alla pagina,
    per ogni modulo è possibile richiedere la fatturazione di massimo 25 transiti.
  2. Una volta compilato il modulo potrà essere firmato digitalmente, in alternativa potrà essere stampato, firmato e ove applicabile timbrato.
  3. Il modulo, corredato di tutte le scansioni o immagini, chiaramente leggibili, degli attestati di transito per i quali si richiede la fatturazione, dovrà essere inviato a mezzo e-mail all’indirizzo di Posta Elettronica: fatturazione.pedaggi@stradadeiparchi.it (in (in formato jpg o pdf per un totale complessivo di 20 mb), in alternativa per posta ordinaria o raccomandata, a: Strada dei Parchi S.p.A. Uffici di Direzione (Fatturazione Pedaggi Contestuali) – Via G. V. Bona, 105 – 00156 ROMA.
  4. Tutti i dati richiesti in questo modulo sono da ritenersi obbligatori ai fini della corretta emissione della fattura, compresi il Codice Univoco Transito, il tipo di veicolo e targa utilizzati per ogni percorso inserito nella richiesta e la firma per assunzione di responsabilità per quanto dichiarato.
  5. Si ricorda di inserire esclusivamente attestati di transito rilasciati della Società Strada dei Parchi S.p.A.; Per la richiesta di fatturazione di attestati di transito che non riportano l’intestazione di Strada dei Parchi S.p.A. è necessario rivolgersi alle rispettive Società Concessionarie.
  6. La richiesta verrà evasa entro e non oltre 90 giorni dal ricevimento della stessa.

 
L’emissione della fattura esclude comunque qualsiasi forma di responsabilità della Società Concessionaria. Si rappresenta infatti che, come confermato nella risposta n. 454 del 2019 resa dall’AdE, il diritto di detrazione dell’IVA esposta nella fattura emessa dalla Società Concessionaria, può essere esercitato, al più tardi, entro il termine di presentazione della dichiarazione IVA dell’anno cui i pedaggi si riferiscono.

 

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