Il sottoscritto Davide Bergantin, Direttore Esercizio della Concessionaria Strada dei Parchi SpA (SdP)
PREMESSO
- che con Decreto della DGVCA n. 10377 del 14 aprile 2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento sismico del Viadotto Fornaca;
- che con Decreto della DGVCA n. 18322 del 2 luglio 2021 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento sismico del Viadotto Le Pastena, Cerqueta e Monito;
- che tutti gli interventi in esame trovano copertura finanziaria nell’ambito dei fondi stanziati dal Governo ai fini della prosecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25, ai sensi dell’art.16, comma 2, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n.109 che ha previsto l’anticipazione, per gli anni 2018 e 2019, dei contributi recati dalla Legge n.123/2017; a tal fine è stato stipulato tra la DGVCA (oggi Direzione per le Strade e le Autostrade, l’Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e la Concessionaria Strada dei Parchi SpA il Protocollo di Intesa prot. n.504 del 10.01.2019 teso a disciplinare, tra le parti, gli obblighi, i termini, le condizioni e le procedure per l’erogazione dei predetti contributi pubblici statali, al fine di rendere immediatamente cantierabili gli interventi riportati nella Tabella 1, allegata al medesimo Protocollo di Intesa, fra i quali rientrano anche gli interventi in esame
VISTI
- gli artt. 5, 6, 10, 39 e 62 del Nuovo Codice della Strada;
- gli artt. 77, 81, 83, 116, 117e 120 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.M. 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico degli schemi segnalatici per il segnalamento temporaneo”;
- il Decreto Interministeriale 22/01/2019 “criteri di sicurezza”;
- l’Ordinanza n. 169/2024E del 13.11.2024;
CONSIDERATO
- che i suddetti progetti di adeguamento sismico prevedono che il traffico debba utilizzare, durante l’esecuzione dei lavori, una sola carreggiata con scorrimento dei veicoli nei due sensi di marcia;
- che presso il viadotto Fornaca alla progr. Km 93 circa è terminata sia la prima fase dei lavori, che prevedeva il traffico deviato in doppio senso di circolazione sulla carreggiata est (direzione Teramo), sia la seconda fase dei lavori, che prevedeva il traffico deviato in doppio senso di circolazione sulla carreggiata ovest (direzione Roma);
- che il viadotto Fornaca, ultimato e assoggettato a collaudo statico con esito positivo sia sulla carreggiata sinistra che sulla carreggiata destra può essere aperto al traffico;
- che per il viadotto Fornaca è necessario avviare l’ultima fase di lavori relativa alla rimozione di tutti i presidi provvisori sullo spartitraffico (barriere di sicurezza, cordoli e regimentazione idraulica) impiegati durante le fasi precedenti dei lavori, riservando quindi al cantiere la zona di spartitraffico e le due corsie di sorpasso, tanto in carreggiata est quanto in carreggiata ovest;
- che per il viadotto Fornaca risulta pertanto possibile ripristinare il normale flusso di traffico tanto in carreggiata est (direzione Teramo) quanto in carreggiata ovest (direzione Roma) dal km 92+100 al km 93+800 dell’autostrada A24 e la conseguente chiusura del by pass di scambio al km 93+800;
- che permangono i lavori di seconda fase in corso presso la carreggiata ovest dei viadotti Le Pastena, Cerqueta e Monito e pertanto è necessario adottare lo scambio di carreggiata presso il km 92+100;
Tutto ciò premesso e considerato,
ORDINA
dal 13.06.2025
- la revoca dell’Ordinanza n. 169/2024E del 13.11.2024;
- l’introduzione del seguente assetto di traffico e l’istallazione dei conseguenti dispositivi di segnaletica orizzontale e verticale:
- ripristino del normale transito tra la progr. Km 93+800 e la progr. Km 92+100 sia in carreggiata ovest (direzione Roma) sia in carreggiata est (direzione Teramo) con chiusura del by pass al km 93+800 e apertura del by pass al km 92+100;
- mantenimento dell’attuale condizione di transito in doppio senso nel tratto compreso tra la progr. Km 88+000 e km 92+100;
- parzializzazione con chiusura della corsia di sorpasso della carreggiata est (direzione Teramo) e della carreggiata ovest (direzione Roma) tra la progr. km 92+100 e la progr. km 92+800 circa dell’autostrada A24 (tav. 17 del DM 10.07.2002 – “chiusura della corsia di sorpasso su carreggiata a due corsie”).
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico con l’installazione della prescritta segnaletica ai sensi del N.C.d.S. D.Lgs.n. 285 del 30/04/1992 e del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. e del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 nonché delle relative circolari esplicative in materia. I dispositivi segnaletici adottati per il segnalamento temporaneo delle suddetti provvedimenti devono essere apposti e mantenuti costantemente in efficienza dall’Impresa TOTO Costruzioni Generali SpA che resta l’unica responsabile, sia in sede civile che penale, per eventuali danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetti o inefficienza della segnaletica sollevando la Concessionaria Strada dei Parchi SpA da eventuali pretese o molestie anche giudiziarie.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
STRADA DEI PARCHI SpA
Il Direttore Esercizio
(Ing. Davide Bergantin)