Il sottoscritto Ing. Davide Bergantin, Direttore Esercizio della Concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. (SdP)
CONSIDERATO
- che con Ordinanza n° 114/2024E erano state disposte attività di ispezione della Galleria Pietrasecca e del viadotto Pietrasecca dell’autostrada A24 Roma – L’Aquila – Teramo;
- che presso la galleria Pietrasecca si rendono necessari, al fine di assicurare adeguati standard di sicurezza alla circolazione e all’infrastruttura autostradale, il proseguo delle ispezioni presso la Galleria Pietrasecca.
VISTI
- gli artt. 5 – 6 comma 4 e 6 – 21 – 39 e 41 del Nuovo Codice della Strada;
- gli artt. 77 e 81 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.M. 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico degli schemi per il segnalamento temporaneo”;
- il Decreto 22.01.2019 “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita’ lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”
ORDINA
la proroga della durata dell’ordinanza n° 114/2024E fino alle ore 20:00 del 06.09.2024 adottando il seguente provvedimento:
- deviazione dalla carreggiata ovest (via sx) alla carreggiata est (via dx) tra la progr. km 63+700 e la progr. km 58+500 c.ca dell’autostrada A24 (tav. 25 del DM 10.07.2002 – “deviazione con una sola corsia per la corrente di traffico deviata su carreggiate a due corsie” con limite di velocità ridotto a 60 km/h nella deviazione e distanziamento di 100 m per tutti i veicoli per la corrente di traffico deviata);
- prolungamento della parzializzazione della corsia di marcia della carreggiata ovest (via sx) dalla progr. di rientro della precedente deviazione al km 59+500 alla progr. km 57+600 per le attività di ispezione del v.tto Pietrasecca dell’autostrada A24 (tav. 16 del DM 10.07.2002 “chiusura della corsia di marcia su carreggiata a due corsie”).
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico con l’installazione della prescritta segnaletica ai sensi del N.C.d.S. D.Lgs.n. 285 del 30/04/1992 e del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. e del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 nonché delle relative circolari esplicative in materia.
I dispositivi segnaletici adottati per il segnalamento temporaneo delle suddette deviazioni devono essere apposti e mantenuti costantemente in efficienza dall’Impresa Parchi Global Service SpA che resta l’unica responsabile, sia in sede civile che penale, per eventuali danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetti o inefficienza della segnaletica sollevando la Concessionaria Strada dei Parchi SpA da eventuali pretese o molestie anche giudiziarie.
STRADA DEI PARCHI SpA
Il Direttore Esercizio
(Ing. Davide Bergantin)