Il sottoscritto Ing. Davide Bergantin, Direttore Esercizio della Concessionaria Strada dei Parchi SpA (SdP),
PREMESSO
– che SdP sta effettuando verifiche strutturali sui viadotti delle autostrade A24 ed A25 ai sensi delle vigenti Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti;
- che sui viadotti Fontanilaccio, Tufali e Cadore, in entrambe le carreggiate, compresi tra lo Svincolo di Tivoli e lo Svincolo di Castel Madama, e sul viadotto Acquasanta, in carreggiata est, compreso tra lo Svincolo di Castel Madama e lo Svincolo di Vicovaro/Mandela, sono presenti alcuni ammaloramenti che comportano una riduzione della capacità prestazionale dell’opera;
CONSIDERATO CHE
- sono state svolte da primaria Società di Ingegneria, esperta in opere infrastrutturali, specifiche verifiche di sicurezze volte a determinare l’effettiva capacità resistente dell’ opera, in condizioni statiche;
- che dette verifiche di sicurezza in esercizio, effettuate ai sensi delle NTC2018 e delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti comportano, in via cautelativa, una limitazione alla fruizione dell’opera affinché la stessa possa avvenire con i coefficienti di sicurezza previsti dalle Norme;
VISTO
- che le verifiche di cui sopra comportano l’esigenza di imporre limitazioni al normale esercizio;
- che al fine di garantire sempre e comunque la circolazione in corrispondenza della A24 sui viadotti:
- Fontanilaccio in entrambe le carreggiate (dalla progr. km 21+065 alla progr. km 21+213);
- Tufali in entrambe le carreggiate (dalla progr. km 21+621 alla progr. km 21+837);
- Cadore in entrambe le carreggiate (dalla progr. km 22+989 alla progr. km 23+360);
- Acquasanta in carreggiata est (dalla progr. km 24+410 alla progr. km 24+558)
con i coefficienti di sicurezza previsti dalle Norme non risulta né opportuno né leggitimo consentire il libero transito senza vincoli in condizioni di sicurezza;
VISTI
- gli artt. 5, 6, 10, 39 e 62 del Nuovo Codice della Strada;
- gli artt. 77, 81, 83, 116, 117e 120 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.M. 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico degli schemi segnaletici per il segnalamento temporaneo”;
- il Decreto 22.01.2019 “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita’ lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”
ORDINA
con effetto immediato le seguenti limitazioni:
- divieto di transito per tutti i veicoli e/o trasporti eccezionali di peso superiore a 44 t;
- ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate:
- divieto di sorpasso;
- divieto di sosta e fermata sulla corsia di emergenza
dei viadotti:
- Fontanilaccio in entrambe le carreggiate dalla progr. km 21+065 alla progr. km 21+231;
- Tufali in entrambe le carreggiate dalla progr. km 21+621 alla progr. km 21+837;
- Cadore in entrambe le carreggiate dalla progr. km 22+989 alla progr. km 23+360;
- Acquasanta in carreggiata est dalla progr. km 24+410 alla progr. km 24+558
La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante apposita segnaletica a termini del N.C.d.S. D.Lgs.n. 285 del 30/04/1992 e del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i., nonché delle relative circolari esplicative in materia, precisando che la segnaletica verrà installata e mantenuta a cura di Strada dei Parchi SpA.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
STRADA DEI PARCHI SpA
Il Direttore Esercizio
(Ing. Davide Bergantin)