Il sottoscritto Ing. Davide Bergantin, Direttore Esercizio della Concessionaria Strada dei Parchi SPA (SDP).
CONSIDERATO
- che al fine di assicurare adeguati standard di sicurezza alla circolazione e all’infrastruttura autostradale si devono eseguire verifiche tecniche e interventi manutenzione nel fornice est della galleria Roviano sull’autostrada A24 Roma – Teramo;
- che devono essere eseguiti urgenti lavori di manutenzione sulla carreggiata est del Viadotto Ciarlotta, in prossimità della deviazione di carreggiata disposta per eseguire le verifiche tecniche e interventi manutenzione nel fornice est della galleria Roviano;
- che, in relazione alle valutazioni effettuate per contemperare le esigenze operative dei cantieri con la fluidità della circolazione autostradale, il competente Coordinatore del 1° Centro di Sicurezza Autostradale della Direzione Esercizio, ha evidenziato la necessità, per garantire la sicurezza dell’utenza autostradale e del personale adibito all’esecuzione dei lavori, di provvedere alla necessaria parzializzazione della carreggiata autostradale;
VISTI
- gli artt. 5 – 6 comma 4 e 6 – 21 – 39 e 41 del Nuovo Codice della Strada;
- gli artt. 77 e 81 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.M. 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico degli schemi per il segnalamento temporaneo”;
- il Decreto 22.01.2019 “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita’ lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;
- l’Ordinanza n. 210/2026E del 12.06.2026;
ORDINA
dalle pore 22:00 del 17 giugno alle ore 14:00 del 19 giugno 2026 l’attuazione del seguente provvedimento:
- l’Ordinanza n. 210/2026E del 12.06.2026 è annullata;
- deviazione dalla carreggiata est (direzione TE) sulla carreggiata ovest tra la progr. km 40+ 200 la progr. km 42+100 dell’autostrada A24, e doppio senso di circolazione sulla carreggiata ovest, con precanalizzazione sulla corsia di sorpasso della carreggiata est alla km 38+300 e flesso alla progr. km 39+000, con limite di velocità ridotto a 60 km/h nella deviazione e distanziamento di 100 m per tutti i veicoli per la corrente di traffico deviata.
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico con l’installazione della prescritta segnaletica ai sensi del N.C.d.S. D.Lgs.n. 285 del 30/04/1992 e del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. e del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 nonché delle relative circolari esplicative in materia.
I dispositivi segnaletici adottati per il segnalamento temporaneo della suddetta parzializzazione devono essere apposti e mantenuti costantemente in efficienza dall’Impresa Parchi Global Services SpA che resta l’unica responsabile, sia in sede civile che penale, per eventuali danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetti o inefficienza della segnaletica sollevando la Concessionaria Strada dei Parchi SpA da eventuali pretese o molestie anche giudiziarie.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza
STRADA DEI PARCHI SPA
Il Direttore Esercizio
(Ing. Davide Bergantin)

