MANCATO PAGAMENTO
In alcuni casi può accadere che il pedaggio non venga corrisposto a causa della mancanza di denaro, di carte (Viacard, Bancomat, Carte di Credito), dell’errata lettura delle stesse, di denaro o credito insufficiente, etc. In nessun caso è consentito procedere in retromarcia e, in porta automatica, occorre premere il pulsante di richiesta assistenza e attendere la risposta dell’operatore. Qualora non sia possibile risolvere il problema viene fotografata la targa ed emesso uno scontrino contenente un Rapporto di Mancato Pagamento. L’importo, senza alcuna maggiorazione, dovrà essere pagato entro e non oltre 15 giorni dalla data del transito nei seguenti modi:
- online su www.stradadeiparchi.it nella sezione “servizi – Paga online ilmancato pagamento” con carte di credito e prepagate senza alcun costo aggiuntivo e
caselli di Strada dei Parchi - con bonifico bancario intestato a:
STRADA DEI PARCHI S.p.A. presso Poste Italiane S.p.A.
IBAN IT 70 U076 0103 2000 0003 7758 711
BIC/SWIFT BPPIITRRXXX (indicando nella causale targa e numero del Rapporto di
Mancato Pagamento); - presso gli uffici postali con versamento sul c/c n° 37758711 intestato a Strada dei Parchi S.p.A. indicando nella causale di pagamento la targa del veicolo ed il numero del Rapporto di Mancato Pagamento.
Trascorsi 15 giorni l’importo sarà maggiorato degli oneri di accertamento (art. 176/11 bis, Nuovo Codice della Strada). Per maggiori informazioni su come e dove pagare i Rapporti di Mancato Pagamento è possibile contattare la struttura di recupero Crediti di Strada dei Parchi S.p.A. al numero 0641592470 (scelta 1 – dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 11,00 e dalle ore 14,00 alle ore 16,00), oppure tramite e-mail: rmpp@stradadeiparchi.it
In caso di omesso pagamento di quanto indicato, gli atti relativi saranno trasmessi alla Polizia Stradale per la conseguente contestazione delle sanzioni amministrative di cui all’art. 176, comma 11 e 21, del DLgs 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i. (Codice della Strada) per l’accertata violazione dell’obbligo di pagamento contestuale del pedaggio autostradale (che prevede il pagamento di una somma da € 87,00 ad € 344,00 e la decurtazione di 2 punti dalla patente di guida dell’effettivo trasgressore), salvo non ricorrano i presupposti di cui all’art. 176 comma 17 del disposto normativo di cui sopra.
Al pagamento del pedaggio e degli oneri di accertamento previsti dall’articolo 372 del
D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495 sono obbligati solidalmente sia il conducente che il proprietario del veicolo. Per il recupero degli importi dovuti si applicano le norme del Testo Unico approvato con Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639 e successive integrazioni e modificazioni.

