Ordinanze

ORDINANZA N. 154/2024E

Il sottoscritto Ing. Davide Bergantin, Direttore Esercizio della Concessionaria Strada dei Parchi SpA (SdP)

 

PREMESSO CHE

 

  • in data 14 dicembre 2005 è stato sottoscritto dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero dell’Interno, dall’ANAS, dall’Aiscat e dalle Associazioni degli Autotrasportatori il “Protocollo Operativo per la regolamentazione della circolazione dei veicoli pesanti in caso di neve” (“Protocollo”);
  • il “Protocollo”, al Paragrafo 2 – “Provvedimenti di filtraggio dinamico dei veicoli pesanti e modalità di attuazione” prevede che “In caso di precipitazioni nevose intense lungo la rete autostradale, le Società concessionarie autostradali italiane, d’intesa con i Compartimenti della Polizia Stradale territorialmente competenti, adotteranno, sulla base delle modalità definite con il presente documento, provvedimenti di filtraggio dinamico dei veicoli con massa a pieno carico superiore a 7,5 t” e che “i provvedimenti di fermo obbligatorio o l’obbligo di utilizzo di idonei mezzi antisdrucciolevoli saranno disposti e resi immediatamente esecutivi, previa comunicazione al Centro di Coordinamento Nazionale in materia di viabilità, dagli Enti proprietari della strada o dai Concessionari, che dovranno dare tempestiva comunicazione con idonei cartelli situati nei punti di accesso all’infrastruttura”;
  • che i suddetti provvedimenti saranno disposti e resi immediatamente esecutivi al “raggiungimento della soglia di allerta “codice rosso” (per la cui definizione si rimanda all’Allegato del “Protocollo”) lungo una o più porzioni dei suddetti tratti autostradali”, o “al raggiungimento della soglia di allerta “codice giallo”, solo nei casi in cui vi siano segnali chiari di tendenza in aumento della precipitazione con probabile passaggio alla soglia superiore di allerta “codice rosso”;
  • che le vigenti “Linee guida per la gestione coordinata delle emergenze invernali su aree geografiche vaste con interessamento di più concessionarie autostradali” (“Linee Guida”) prevedono, alla decretazione del “codice rosso” neve:
  • l’attivazione delle azioni di regolazione della circolazione dei mezzi pesanti previste nel vigente Protocollo Operativo, in aggiunta a quelle eventualmente già attivate per il contingentamento e controllo del traffico;
  • l’attivazione, tramite i competenti Comitati Operativi per la Viabilità, delle risorse esterne di Foreze dell’Ordine per il presidio dei caselli in entrata, al fine di impedire l’accesso dei mezzi pesanti in presenza di divieto per questi ultimi senza dover disporre, in alternativa, la chiusura degli accessi per tutti i veicoli;

 

VISTO

 

  • gli schemi segnaletici approvati da Viabilità Italia;
  • le “Linee guida per la gestione coordinata delle emergenze invernali su aree geografiche vaste con interessamento di più concessionarie autostradali”;
  • l’autorizzazione definitiva del Ministero delle Infrastrutture  con la quale si autorizza l’impiego sperimentale degli schemi operativi proposti;
  • il “Protocollo Operativo per la regolamentazione dei veicoli pesanti in caso di neve” ed. 2023-2024;
  • gli Artt. 5, 6, 14 e segg. del D.lgs 285/’92 (Nuovo Codice della Strada);
  • la corrispondenza con la quale sono state condivise, con i competenti organi di Polizia Stradale, le tratte autostradali sulle quali è possibile realizzare le zone di “filtro” ed accumulo dei mezzi pesanti nonché i provvedimenti di filtraggio e reindirizzamento degli stessi mezzi pesanti;

 

CONSIDERATO

 

  • che la rete autostradale A24 e A25 ricade, per le condizioni orografiche e meteo climatiche caratteristiche di ampie porzioni del territorio attraversato, nell’ambito di applicazione delle misure gestionali e limitative (obblighi e divieti) nei confronti del traffico veicolare, in particolare di quello avente massa a pieno carico superiore a 7,5 t, definite dal “Protocollo” e dalle “Linee Guida” in concomitanza di eventi nevosi e dalla conseguente emanazione, pure definita dalle procedure di riferimento, dei codici neve “giallo” e “rosso”;
  • che gli obblighi e divieti richiamati in premessa, seppur attuati e resi immediatamente esecutivi al verificarsi delle relative circostanze di emanazione della codifica di cui al precedente punto, si rende necessario procedere all’emissione di specifica Ordinanza di carattere generale all’interno della quale troveranno attuazione operativa i descritti obblighi e divieti sopra descritti;
  • che al fine di garantire idonee condizioni di sicurezza per la circolazione del traffico autostradale durante gli eventi di precipitazione nevosa, si rende necessaria l’adozione di idonee misure per la regolazione del traffico in ingresso ai caselli;

 

ORDINA

 

dal 15 novembre di ciascun anno al 15 aprile dell’anno successivo:

 

  • il divieto di ingresso ai caselli autostradali e di circolazione in autostrada per i veicoli con massa superiore a 7.5 t in concomitanza dell’emanazione dei codici neve “codice rosso” nonché “codice giallo” nel solo caso in cui vi sia per tale ultima codifica segnali chiari di tendenza in aumento della precipitazione nevosa con probabile passaggio alla soglia superiore di allerta “codice rosso”.

 

Al verificarsi delle descritte e codificate circostanze, le già menzionate limitazioni, attuate in via d’urgenza, verranno mantenute per il tempo strettamente necessario in relazione alle previsioni meteo e alle condizioni di innevamento lungo tratte autostradali omogenee e funzionali alle esigenze operative, di sicurezza e fluidità della circolazione. Le citate limitazioni potranno riguardare anche singole carreggiate autostradali attraverso le relative chiusure delle rampe direzionali in uscita dai caselli.

Le suddette limitazioni e i divieti saranno attuati e resi noti all’utenza con provvedimenti in via d’urgenza mediante i pannelli a messaggio variabile in itinere, in avvicinamento al tratto interessato dal provvedimento nonché in corrispondenza delle entrate intermedie e, in caso di necessità, apposita segnaletica temporanea in corrispondenza dello Svincolo direzionale di Torano di connessione fra le due autostrade A24 e A25.

La selezione del traffico nei punti di “filtro” (accumulo di mezzi pesanti con massa a pieno carico superiore a 7,5 t) che avverrà, salvo diverse e variate necessità, nelle seguenti zone previste di accumulo:

 

Autostrada A24 Roma – Teramo

  • tra gli svincoli di Tivoli e Castel Madama, in carreggiata est, dalla progr. km 14+500 c.ca alla progr. km 18+800 c.ca;
  • presso le Barriere di Teramo e di Roma Est con indirizzamento obbligatorio e loro temporaneo stazionamento sui piazzali o lungo le carreggiate adiacenti;

 

Autostrada A25 Torano – Pescara

  • tra gli svincoli di Chieti e Manoppello, in carreggiata ovest, dalla progr. km 174+100 c.ca (dopo l’accesso al piazzale del Posto Neve di Brecciarola) alla progr. km 171+500 c.ca (prima della corsia di decelerazione dello Svincolo di Manoppello).

 

Per i veicoli con massa a pieno carico superiore alle 7,5 t potrà essere altresì disposta l’uscita obbligatoria presso lo Svincolo A25 di Avezzano, al fine di indirizzare gli stessi all’area di stoccaggio esterna “Centro Smistamento Merci della Marsica” e presso lo Svincolo di Valle del Salto secondo lo Schema 4a del “Protocollo Operativo per la regolamentazione dei veicoli pesanti in caso di neve” ed. 2022-2023.

Laddove ne ricorrano le circostanze, in relazione alle condizioni meteo e di innevamento della sede autostradale, sarà possibile dare corso alla procedura di “decongestionamento” del tratto di accumulo dei veicoli con massa a pieno carico superiore a 7.5 t mediante rilascio cadenzato di gruppi di convogli guidati da mezzi del Gestore ovvero sotto il controllo delle pattuglie di Polizia Stradale o di entrambi, con esclusione delle tratte autostradali dove sono presenti le imitazioni disposte con l’Ordinanza, cui si rimanda, n. 34/2024E del 23.03.2024.

 

  • La chiusura, a seguito di emanazione del “codice rosso” neve e in ottemperanza alle previsioni delle “Linee Guida”, degli accessi ai caselli fino all’attivazione, tramite i competenti Comitati Operativi per la Viabilità, delle risorse esterne di Forze dell’Ordine per il presidio in entrata agli stessi caselli al fine di impedire l’accesso dei mezzi pesanti.

 

  • L’obbligo per tutti i veicoli in entrata ai caselli autostradali della A24 e A25, in caso di precipitazione nevosa in atto, di circolazione con pneumatici da neve o catene da neve montate, fatti salvi i divieti eventualmente già operanti per i mezzi con massa a pieno carico superiore a 7.5 t.

 

Il personale addetto ai servizi di polizia stradale di cui all’art. 12 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza.

La sua inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

 

 

STRADA DEI PARCHI SpA

Il Direttore Esercizio

                 (Ing. Davide Bergantin)

 

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