Ordinanze

ORDINANZA N. 155/2024E

Il sottoscritto Ing. Davide Bergantin, Direttore Esercizio della Concessionaria Strada dei Parchi SpA (SdP)

 

CONSIDERATO

 

  • che durante il periodo invernale le precipitazioni nevose ed i fenomeni di pioggia ghiacciata possono avere durata ed intensità tali da creare situazioni di pericolo per gli utenti e condizionare il regolare svolgimento del traffico;
  • che detti fenomeni possono, in base alla loro intensità, determinare situazioni di ridotte condizioni di aderenza degli pneumatici dei veicoli;
  • che in tali circostanze occorre evitare che i veicoli in difficoltà possano produrre blocchi della circolazione rendendo di conseguenza difficoltoso, se non impossibile, garantire l’espletamento del servizio di sgombero neve;

 

VISTO

 

  • l’art.6, comma 4, lett. e) (ovvero art, 7, comma 1, lett. a), del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della strada, come modificato dall’art. 1, comma 1, della Legge 29 luglio 2010, n.120;
  • vista la Direttiva dell’allora Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), sulla circolazione stradale nel periodo invernale e in caso di emergenza neve prot. RU\1580 – 16.01.2013;

 

ORDINA

 

  • a tutti i veicoli a motore, esclusi i ciclomotori a due ruote e i motocicli a due ruote normativamente ammessi, che dal 15 novembre di ciascun anno al 15 aprile dell’anno successivo transitano sulla sottoelencata rete viaria di competenza della Concessionaria Strada dei Parchi:

 

  • autostrada A24 Roma – Teramo fra gli Svincoli di Tivoli e Teramo Est/allacciamento SS80 entrambi compresi;
  • autostrada A25 Teramo – Pescara fra lo Svincolo direzionale di Torano e lo Svincolo d’interconnessione con l’autostrada A14, entrambi compresi;

 

di essere muniti di pneumatici invernali, ovvero di avere a bordo mezzi antisdrucciolevoli idonei alla marcia su neve e ghiaccio.

Nel periodo di vigenza dell’anzidetto obbligo, i ciclomotori a due ruote e i motocicli normativamente ammessi possono circolare solo in assenza di neve o ghiaccio sulla strada e di fenomeni nevosi in atto;

Gli pneumatici invernali che possono essere utilizzati sono quelli omologati secondo la Direttiva 92/23/CEE del Consiglio delle Comunità Europee e successive modifiche, ovvero secondo il corrispondente regolamento UNECE, muniti del previsto marchio di omologazione.

I mezzi antisdrucciolevoli impiegabili in alternativa ai pneumatici invernali sono quelli di cui al Decreto dell’allora Ministro delle infrastrutture e dei Trasporti, oggi MIMS, del 10 maggio 2011 – Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2; sono altresì ammessi quelli rispondenti alla ӦNORM V5119 per i veicoli delle categorie M, N e O superiori, così come è fatto salvo l’impiego dei dispositivi già in dotazione, purché rispondenti a quanto previsto dal Decreto dell’allora Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, oggi Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS), 13 marzo 2002 – Norme concernenti le catene da neve destinate all’impiego su veicoli della categoria M1;

I dispositivi antisdrucciolevoli da tenere a bordo devono essere compatibili con gli pneumatici del veicolo su cui devono essere installati e, in caso di impiego, devono essere seguite le istruzioni di installazione fornite dai costruttori del veicolo e del dispositivo;

I medesimi dovranno essere montati almeno sulle ruote degli assi motore;

Nel caso di impiego di pneumatici invernali sui veicoli delle categorie M1 e N1, se ne raccomanda l’installazione su tutte le ruote al fine di conseguire condizioni uniformi di aderenza sul fondo stradale;

Nel caso di impiego di pneumatici chiodati, limitatamente alla marcia su ghiaccio, sui veicoli di categoria M1, N1, e O1, l’istallazione deve riguardare tutte le ruote, secondo la Circolare n. 58/71 del 22.10.1971 del Ministero dei Trasporti e dell’Aviazione Civile;

Il presente provvedimento è reso noto con la specifica segnaletica stradale di cui all’allegato B della Direttiva;

Il personale addetto ai servizi di Polizia Stradale di cui all’art. 12 del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n.285, nuovo Codice della Strada, è incaricato di far rispettare la presente ordinanza;

La sua inosservanza comporterà l’applicazione delle sanzioni previste dal medesimo decreto legislativo.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso entro 60 giorni al TAR territorialmente competente (Regione Lazio o Abruzzo), ovvero ricorso gerarchico al Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili ai sensi dell’art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo n. 285/1992.

STRADA DEI PARCHI S.p.A.

Il Direttore Esercizio

                 (Ing. Davide Bergantin)

 

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