Ordinanze

ORDINANZA N. 30/2024E

Il sottoscritto Ing. Davide Bergantin, Direttore Esercizio della Concessionaria Strada dei Parchi SpA (SdP)

CONSIDERATO

  • che al fine di assicurare adeguati standard di sicurezza alla circolazione e all’infrastruttura autostradale si devono necessariamente eseguire lavori di manutenzione ordinaria delle barriere di sicurezza spartitraffico dei viadotti Peschieto 1 e 2 presenti sul margine sinistro della carreggiata est, con la eventuale sostituzione degli ancoraggi ammalorati, tra la progr. km 54+200 e la progr. km 52+600 dell’autostrada A24 Roma – Teramo;
  • che, in relazione alle valutazioni effettuate per contemperare le esigenze operative dei cantieri con la fluidità della circolazione autostradale, il competente Coordinatore del 1° Centro di Sicurezza Autostradale della Direzione Esercizio, ha evidenziato la necessità, per garantire la sicurezza dell’utenza autostradale e del personale adibito all’esecuzione dei lavori, di provvedere alle necessarie parzializzazioni delle carreggiate autostradali;

VISTI

  • gli artt. 5 – 6 comma 4 e 6 – 21 – 39 e 41 del Nuovo Codice della Strada;
  • gli artt. 77 e 81 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
  • il D.M. 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico degli schemi per il segnalamento temporaneo”;
  • il Decreto 22.01.2019 “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita’ lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare

ORDINA

dal 18 al 22 marzo 2024 l’attuazione del seguente provvedimento:

  • parzializzazione della corsia di sorpasso della carreggiata ovest (via sx) tra la progr. km 54+200 e la progr. km 52+600 c.ca dell’autostrada A24 (tav. 17 del DM 10.07.2002 – “chiusura della corsia di sorpasso su carreggiata a due corsie”).

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico con l’installazione della prescritta segnaletica ai sensi del N.C.d.S. D.Lgs.n. 285 del 30/04/1992 e del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. e del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 nonché delle relative circolari esplicative in materia.

I dispositivi segnaletici adottati per il segnalamento temporaneo delle suddette deviazioni devono essere apposti e mantenuti costantemente in efficienza dall’Impresa Parchi Global Service SpA che resta l’unica responsabile, sia in sede civile che penale, per eventuali danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetti o inefficienza della segnaletica sollevando la Concessionaria Strada dei Parchi SpA da eventuali pretese o molestie anche giudiziarie.

Il Direttore Esercizio

            (Ing. Davide Bergantin)

 

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