Il sottoscritto Ing. Davide Bergantin, Direttore Esercizio della Concessionaria Strada dei Parchi SpA (SdP)
PREMESSO CHE
- sulla carreggiata ovest del Viadotto Fuggetto, ubicato tra le progr. km 86+354 e km 86+416 dell’autostrada A24, a seguito dell’ispezione effettuata dai tecnici ANSFISA (vd. CDG-0714830-14-10-2022_VI-005DL68_OpA24-003-102022) è stato segnalato un ammaloramento sulle pile;
- il Compartimento Abruzzo e Molise dell’ANAS, nel corso del periodo di gestione delle autostrade A24 e A25 dal 07.07.2022 al 31.12.2023, ha disposto l’ordinanza n. 67/2022E del 04.11.2022 che prevede sulla carreggiata ovest del Viadotto Fuggetto:
- ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate:
- divieto di sorpasso;
- obbligo di distanziamento di 50 m ai suddetti veicoli in transito sulla corsia di marcia;
- divieto di sosta e fermata dei suddetti veicoli sulla corsia di emergenza;
- divieto di transito per tutti i veicoli e/o trasporti eccezionali di peso superiore a 44 t
– successivamente il Compartimento Abruzzo e Molise dell’ANAS ha incaricato di redigere un progetto esecutivo degli interventi di ripristino su tali elementi, avviando e completando i lavori prima del rientro della Concessionaria Strada dei Parchi SpA (SdP);
CONSIDERATO CHE
- SdP ha chiesto al Compartimento Abruzzo e Molise dell’ANAS evidenza di tutti i lavori eseguiti nel corso del periodo della gestione delle autostrade A24 e A25, senza ricevere ad oggi alcun riscontro;
- tenuto conto che già nella relazione di calcolo del progetto degli interventi l’opera risultasse operativa anche in presenza degli ammaloramenti riscontrati da ANSFISA (003_P00 VI00 STR RE 01 A_Relazione di calcolo pile);
- considerato che dall’attività di sorveglianza effettuata da SdP si ha evidenza dell’avvenuto ripristino delle aree ammalorate di cui sopra (vd. A24_099_SVO_2024_ISem) risultano venire meno le cause alla base dell’ordinanza di n. 67/2022E del 04.11.2022 di ANAS;
TENUTO CONTO CHE
- le verifiche di sicurezza in esercizio, svolte nelle condizioni “ante-operam” e per estensione nel loro attuale stato di conservazione “post-operam”, hanno dato esito positivo nei riguardi della condizione di “ponte operativo” ed è possibile pertanto affermare che dette opere sono OPERATIVE ai sensi delle Linee Guida;
VISTI
-
- gli artt. 5, 6, 10, 39 e 62 del Nuovo Codice della Strada;
- gli artt. 77, 81, 83, 116, 117 e 120 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.M. 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico degli schemi segnalatici per il segnalamento temporaneo”;
- il Decreto Interministeriale 22/01/2019 “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita’ lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;
- il provvedimento emesso con Ordinanza 67/2022E del 04.11.2022 dal Compartimento Abruzzo e Molise dell’ANAS;
- i risultati delle verifiche di sicurezza;
Tutto ciò premesso e considerato, si
ORDINA
con effetto immediato la revoca dell’Ordinanza 67/2024E del 04.11.2022 dal Compartimento Abruzzo e Molise dell’ANAS relativa alle limitazioni disposte sulla carreggiata ovest del Viadotto Fuggetto.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
STRADA DEI PARCHI SpA
Il Direttore Esercizio
(Ing. Davide Bergantin)