Il sottoscritto Ing. Davide Bergantin, Direttore Esercizio della Concessionaria Strada dei Parchi SpA (SdP)
PREMESSO CHE
- su entrambe le carreggiate del Viadotto Cavoni, ubicato tra le progr. km 33+872 e km 34+032 dell’autostrada A24, a seguito dell’ispezione effettuata dai tecnici ANSFISA (di cui al verbale di ispezione trasmesso con nota prot.ANSFISA n. 25180 del 08.05.2023) è stato segnalato un ammaloramento di alcuni pilastri dei telai del suddetto viadotto;
- il Compartimento Abruzzo e Molise dell’ANAS, nel corso del periodo di gestione delle autostrade A24 e A25 dal 07.07.2022 al 31.12.2023, ha disposto l’ordinanza n. 103/2023E del 10.05.2023 che prevede su entrambe le carreggiata del Viadotto Cavoni:
- ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate:
- divieto di sorpasso;
- obbligo di distanziamento di 50 m ai suddetti veicoli in transito sulla corsia di marcia;
- divieto di sosta e fermata dei suddetti veicoli sulla corsia di emergenza;
- divieto di transito per tutti i veicoli e/o trasporti eccezionali di peso superiore a 44 t
– successivamente il Compartimento Abruzzo e Molise dell’ANAS ha incaricato la società Mario Petrangeli & Associati S.r.l. di redigere una verifica accurata di sicurezza dell’opera di che trattasi;
CONSIDERATO
- come già in suddetta relazione della Societa Mario Petrangeli & Associati S.r.l. (ottobre 2023), nelle disponibilità di SdP, l’opera risultasse transitabile in entrambe le carreggiate ai sensi delle Linee guida per ponti esistenti con l’adozione della sola limitazione alla massa dei veicoli entro le 44 ton;
- che nell’ambito del servizio di sorveglianza e monitoraggio delle opere d’arte posta in essere da SdP ai sensi della normativa vigente, l’ispezione straordinaria effettuata su entrambe le carreggiate del viadotto Cavoni (vedi Relazioni elaborato n° 32004SA24VI039STRRE003A e n° 32004SA24VI039STRRE004A del 10.04.2025) dalla Società Infraengineering S.r.l., incaricata del servizio di sorviglianza e monitoraggio delle opere d’arte, ha confermato le ipotesi cautelative alla base della suddetta verifica di sicurezza di mantenere solo il limite di transitabilità per tutti i veicoli con massa superiore a 44 tonn;
VISTI
- gli artt. 5, 6, 10, 39 e 62 del Nuovo Codice della Strada;
- gli artt. 77, 81, 83, 116, 117 e 120 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.M. 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico degli schemi segnalatici per il segnalamento temporaneo”;
- il Decreto Interministeriale 22/01/2019 “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita’ lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;
- il provvedimento emesso con Ordinanza 103/2023E del 10.05.2023 dal Compartimento Abruzzo e Molise dell’ANAS;
- i risultati delle verifiche di sicurezza;
Tutto ciò premesso e considerato, si
ORDINA
con effetto immediato la revoca dell’Ordinanza 103/2023E del 10.05.2023 del Compartimento Abruzzo e Molise dell’ANAS permanendo su entrambe le carreggiate del Viadotto Cavoni la seguente limitazione:
- divieto di transito per tutti i veicoli e/o trasporti eccezionali di peso superiore a 44 ton
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
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STRADA DEI PARCHI SpA Il Direttore Esercizio (Ing. Davide Bergantin)
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