Ordinanze

ORDINANZA N. 66/2026E

Il sottoscritto Ing. Davide Bergantin, Direttore Esercizio della Concessionaria Strada dei Parchi SpA (SDP)

CONSIDERATO

  • che al fine di assicurare adeguati standard di sicurezza alla circolazione e all’infrastruttura autostradale si devono eseguire verifiche tecniche e interventi manutenzione nel fornice est della galleria Roviano sull’autostrada A24 Roma – Teramo;
  • considerata l’esigenza di prorogare i lavori;
  • che, in relazione alle valutazioni effettuate per contemperare le esigenze operative dei cantieri con la fluidità della circolazione autostradale, il competente Coordinatore del 1° Centro di Sicurezza Autostradale della Direzione Esercizio, ha evidenziato la necessità, per garantire la sicurezza dell’utenza autostradale e del personale adibito all’esecuzione dei lavori, di provvedere alla necessaria parzializzazione della carreggiata autostradale;

 

VISTI 

  • gli artt. 5 – 6 comma 4 e 6 – 21 – 39 e 41 del Nuovo Codice della Strada;
  • gli artt. 77 e 81 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
  • il D.M. 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico degli schemi per il segnalamento temporaneo”;
  • il Decreto 22.01.2019 “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita’ lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;
  • vista l’Ordinanza n° 65/2026E del 16.02.2026

 

ORDINA

la proroga dell’Ordinanza n. 65/2026E dal 17 fino al 18 febbraio 2026 l’attuazione del seguente provvedimento: 

  • deviazione dalla carreggiata est (direzione AQ) sulla carreggiata ovest tra la progr. km 39+000 e la progr. km 42+200 dell’autostrada A24 con doppio senso di circolazione sulla carreggiata ovest (tav. 25 del DM 10.07.2002 – “deviazione con una sola corsia per la corrente di traffico deviata su carreggiate a due corsie”) con limite di velocità ridotto a 60 km/h nella deviazione e distanziamento di 100 m per tutti i veicoli per la corrente di traffico deviata.

 

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico con l’installazione della prescritta segnaletica ai sensi del N.C.d.S. D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. e del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 nonché delle relative circolari esplicative in materia.

I dispositivi segnaletici adottati per il segnalamento temporaneo delle suddette deviazioni devono essere apposti e mantenuti costantemente in efficienza dall’Impresa Parchi Global Service SpA che resta l’unica responsabile, sia in sede civile che penale, per eventuali danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetti o inefficienza della segnaletica sollevando la Concessionaria Strada dei Parchi SpA da eventuali pretese o molestie anche giudiziarie.

I dispositivi segnaletici adottati per il segnalamento temporaneo della suddetta parzializzazione devono essere apposti e mantenuti costantemente in efficienza dalla scrivente Concessionaria Strada dei Parchi.

                                   

STRADA DEI PARCHI SpA

Il Direttore Esercizio

                 (Ing. Davide Bergantin)

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