Il sottoscritto Davide Bergantin, Direttore Esercizio della Concessionaria Strada dei Parchi SpA (SdP)
PREMESSO
- che con Decreto della DGVCA n. 5806 del 05 marzo 2019 è stato approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori di adeguamento sismico dei Viadotti Raio, Aterno, Attraversamento SS17, Vetoio e rampa RM-AQ;
- che tutti gli interventi in esame trovano copertura finanziaria nell’ambito dei fondi stanziati dal Governo ai fini della prosecuzione degli interventi di ripristino e messa in sicurezza sulla tratta autostradale A24 e A25, ai sensi dell’art.16, comma 2, del Decreto Legge 28 settembre 2018, n.109 che ha previsto l’anticipazione, per gli anni 2018 e 2019, dei contributi recati dalla Legge n.123/2017; a tal fine è stato stipulato tra la DGVCA (oggi Direzione per le Strade e le Autostrade, l’Alta Sorveglianza sulle Infrastrutture Stradali e la Vigilanza sui Contratti Concessori Autostradali) del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) e la Concessionaria Strada dei Parchi SpA il Protocollo di Intesa prot. n.504 del 10.1.2019 teso a disciplinare, tra le parti, gli obblighi, i termini, le condizioni e le procedure per l’erogazione dei predetti contributi pubblici statali, al fine di rendere immediatamente cantierabili gli interventi riportati nella Tabella 1, allegata al medesimo Protocollo di Intesa, fra i quali rientrano anche gli interventi in esame.
VISTI
- gli artt. 5, 6, 10, 39 e 62 del Nuovo Codice della Strada;
- gli artt. 77, 81, 83, 116, 117e 120 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.M. 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico degli schemi segnalatici per il segnalamento temporaneo”;
- il Decreto 22.01.2019 “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita’ lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;
- l’Ordinanza n. 169/2024E del 13.11.2024;
CONSIDERATO
- che i suddetti progetti di adeguamento sismico prevedono che il traffico debba utilizzare, durante l’esecuzione dei lavori, una sola carreggiata con scorrimento dei veicoli nei due sensi di marcia;
- che è terminata sia la prima fase dei lavori, che prevedeva il traffico deviato in doppio senso di circolazione sulla carreggiata destra (direzione Teramo), sia la seconda fase dei lavori, che prevedeva il traffico deviato in doppio senso di circolazione sulla carreggiata sinistra (direzione Torano/Roma) per i viadotti Raio, Aterno, SS17 e Vetoio;
- che i viadotti Raio, Aterno, SS17 e Vetoio, ultimati e assoggettati a collaudo statico con esito positivo sia sulla carreggiata sinistra che sulla carreggiata destra possono essere aperti al traffico, mentre il viadotto Rampa RM-AQ lungo la rampa di uscita dall’autostrada per la provenienza Roma e la direzione L’Aquila Ovest è già aperto al traffico;
- che è stata completata l’ultima fase di lavori relativa alla rimozione di tutti i presidi provvisori sullo spartitraffico (barriere di sicurezza, cordoli e regimentazione idraulica) impiegati durante le fasi precedenti dei lavori;
- risulta pertanto possibile rimuovere la parzializzazione di carreggiata, con interdizione della corsia di sorpasso sulla carreggiata est (destra), in direzione Teramo dal km 99+500 al km 101+400 dell’autostrada A24;
ORDINA
dal 19.12.2024
- la revoca dell’Ordinanza n. 169/2024E del 13.11.2024;
2 l’introduzione del seguente assetto di traffico e l’istallazione dei conseguenti dispositivi di segnaletica orizzontale e verticale:
- parzializzazione con chiusura della corsia di sorpasso della carreggiata ovest (via sx) tra la progr. km 99+500 e la progr. km 101+400 c.ca dell’autostrada A24 (tav. 17 del DM 10.07.2002 – “chiusura della corsia di sorpasso su carreggiata a due corsie”).
- deviazione del traffico dalla carreggiata ovest (via sx) alla carreggiata est (via dx) tra le progressive km 87+770 e km 93+900, con doppio senso di circolazione nella carreggiata est (via dx), con corsia direzione Roma della larghezza di 3,75 m c.ca, corsia direzione L’Aquila della larghezza di 3,75m e corsia d’emergenza, lato direzione L’Aquila, della larghezza residua per il transito di tutti i veicoli previsti dal NCdS con il divieto di sorpasso, il limite di velocità a 80 km/h e l’interdizione alla circolazione sulla corsia di emergenza.
La presente Ordinanza è resa nota al pubblico con l’installazione della prescritta segnaletica ai sensi del N.C.d.S. D.Lgs.n. 285 del 30/04/1992 e del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. e del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 nonché delle relative circolari esplicative in materia. I dispositivi segnaletici adottati per il segnalamento temporaneo delle suddetti provvedimenti devono essere apposti e mantenuti costantemente in efficienza dall’Impresa TOTO Costruzioni Generali SpA che resta l’unica responsabile, sia in sede civile che penale, per eventuali danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetti o inefficienza della segnaletica sollevando la Concessionaria Strada dei Parchi SpA da eventuali pretese o molestie anche giudiziarie.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
STRADA DEI PARCHI SpA Il Direttore Esercizio (Ing. Davide Bergantin)
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