Il sottoscritto Ing. Davide Bergantin, Direttore Esercizio della Concessionaria Strada dei Parchi SpA (SdP)
PREMESSO CHE
- SdP sta effettuando verifiche strutturali sui viadotti delle autostrade A24 ed A25 ai sensi delle vigenti Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti;
- sui viadotti Fontanilaccio, Tufali e Cadore, in entrambe le carreggiate, compresi tra lo Svincolo di Tivoli e lo Svincolo di Castel Madama, e sul viadotto Acquasanta, compreso tra lo Svincolo di Castel Madama e lo Svincolo di Vicovaro/Mandela, sono in corso indagini specialistiche ad approfondimenti tecnici;
- con l’emissione delle Ordinanze 98/2025 e n. 122/2025E sono state imposte delle limitazioni in funzione delle esigenze si viadotti vari delle autostrade A24 e A25;
CONSIDERATO CHE
- sono state svolte da primaria Società di Ingegneria, esperta in opere infrastrutturali, specifiche verifiche di sicurezze volte a determinare l’effettiva capacità resistente delle opere, in condizioni statiche;
- dette verifiche di sicurezza in esercizio, effettuate ai sensi delle NTC2018 e delle Linee Guida per la classificazione e gestione del rischio, la valutazione della sicurezza ed il monitoraggio dei ponti esistenti comportano, in via cautelativa, una limitazione alla fruizione delle opere affinché la stessa possa avvenire con i coefficienti di sicurezza previsti dalle Norme;
- in via cautelativa, nelle more del completamento degli approfondimenti tecnici in corso, si ritiene di assoggettare le opere a limitazioni d’uso;
VISTI
- gli artt. 5, 6, 10, 39 e 62 del Nuovo Codice della Strada;
- gli artt. 77, 81, 83, 116, 117 e 120 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.M. 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico degli schemi segnalatici per il segnalamento temporaneo”;
- il Decreto Interministeriale 22/01/2019 “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;
- il provvedimento emesso con Ordinanza n. 98/2025E del 11.07.2025;
- il provvedimento emesso con Ordinanza n. 122/2025E del 08.08.2025
Tutto ciò premesso e considerato, si
ORDINA
- con effetto immediato:
- la revoca dell’Ordinanza 98/2025E del 11.07.2025;
- la revoca dell’Ordinanza 122/2025E del 08.08.2025;
- il divieto di transito sulle opere d’arte di cui all’allegato 1 per tutti i veicoli e/o trasporti eccezionali di peso superiore a 44 tonn;
- per tutte le opere d’arte indicate nell’allegato 2 della presente Ordinanza, con effetto immediato, le seguenti limitazioni:
- ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate:
- divieto di sorpasso;
- divieto di sosta e fermata sulla corsia di emergenza;
- obbligo di distanziamento di 50 m ai suddetti veicoli in transito sulla corsia di marcia;
- interdizione della corsia di emergenza;
- limite di velocità di 50 km/h per i veicoli con massa superiore a 7,5 tonn;
- divieto di transito per tutti i veicoli e/o trasporti eccezionali di peso superiore a 44 t;
la tabella di cui all’Allegato 2 contiene le specifiche indicazioni delle limitazione di cui sopra a cui devono essere assoggettate le singole opere.
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
STRADA DEI PARCHI SpA
Il Direttore Esercizio
(Ing. Davide Bergantin)