Ordinanze

ORDINANZA N. 130/2026E

Il sottoscritto Ing. Davide Bergantin, Direttore Esercizio della Concessionaria Strada dei Parchi SPA (SDP)

 

PREMESSO

  • che al fine di assicurare adeguati standard di sicurezza alla circolazione e all’infrastruttura autostradale si dispone la limitazione della velocità in caso di pioggia in alcune tratte dell’autostrada A24 ed A25;

 

VISTI 

  • gli artt. 5, 6, 10, 39 e 62 del Nuovo Codice della Strada;
  • gli artt. 77, 81, 83, 116, 117e 120 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
  • il D.M. 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico degli schemi segnalatici per il segnalamento temporaneo”;
  • il Decreto 22.01.2019 “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;
  • l’Ordinanza n° 220/2025 del 21.11.2025

 

ORDINA 

con effetto immediato l’attuazione del seguente provvedimento: 

  • l’annullamento dell’ordinanza n° 220/2025 del 21.11.2025;
  • l’installazione di dispositivi di segnaletica verticale di “strada sdrucciolevole” (fig. II 22 Art. 93), con specifica appendice distanziometrica;
  • l’installazione di dispositivi di segnaletica verticale “limite massimo di velocità” (fig. II 50 Art. 116) con la riduzione ad 80 km/h in caso di pioggia;

 

sulle seguenti tratte delle autostrade A24 e A25:

 

AUT. DIREZ. DAL KM AL KM
A24 est 26+700 28+000
A24 est 33+250 33+450
A24 est 50+200 50+500
A24 est 56+000 57+000
A24 est 72+700 73+000
A24 est 104+035 104+235
A24 ovest 104+250 104+050
A24 ovest 79+000 77+900
A24 ovest 62+280 60+780
A24 ovest 28+500 26+700
A24 ovest 21+200 21+000
A24 ovest 17+000 16+000
A25 est 133+900 134+600

 

La presente Ordinanza è resa nota al pubblico con l’installazione della prescritta segnaletica ai sensi del N.C.d.S. D.Lgs.n. 285 del 30/04/1992 e del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i. e del Decreto Ministeriale delle Infrastrutture e dei Trasporti del 10 luglio 2002 nonché delle relative circolari esplicative in materia.

I dispositivi segnaletici adottati per il segnalamento temporaneo della suddetta parzializzazione devono essere apposti e mantenuti costantemente in efficienza dall’Impresa Parchi Global Services SpA che resta l’unica responsabile, sia in sede civile che penale, per eventuali danni arrecati a terzi e cose in dipendenza di difetti o inefficienza della segnaletica sollevando la Concessionaria Strada dei Parchi SpA da eventuali pretese o molestie anche giudiziarie.

                       

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza

STRADA DEI PARCHI SPA

Il Direttore Esercizio

                 (Ing. Davide Bergantin)

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