Il sottoscritto Ing. Davide Bergantin, Direttore Esercizio della Concessionaria Strada dei Parchi SpA (SdP)
PREMESSO CHE
- a seguito del grave episodio di Genova che ha visto, nell’agosto del 2018, il crollo di una parte del viadotto Morandi sul torrente Polcevera, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti richiedeva a tutti i Concessionari di effettuare ulteriori accertamenti volti a fugare dubbi circa la sicurezza delle opere;
- SdP provvedeva ad effettuare le richieste verifiche valutando non necessario assumere ulteriori iniziative di limitazione al traffico rispetto a quelle di cui all’Ordinanza n. 21/2017E;
- comunque, la Direzione Generale per la Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (DGVCA), con nota prot. 0023086 del 18/10/2018, suggeriva: «… si ritiene adeguata l’estensione, per lo meno a tutti i viadotti ispezionati, dell’Ordinanza n. 21/2017E emessa dalla concessionaria per regolamentare il transito dei mezzi pesanti sui viadotti Della Noce, Cannuccette, Santo Stefano, Pietrasecca, Piè di Pago III, Fiume Salto, Valle Orsara e Fornaca»;
- SdP, per senso di rispetto istituzionale, aderiva all’invito anzidetto valutando che tale scelta potesse essere motivata in quel particolare momento allo scopo di tranquillizzare sulla fruibilità in sicurezza della viabilità autostradale una utenza fortemente scossa dall’accaduto;
- pertanto in data 26.10.2018 è stata emessa l’Ordinanza n. 49/2018E ai fini di ottemperare alle disposizioni della DGVCA, replicando le medesime limitazioni di cui all’Ordinanza n. 21/2017E anche per le opere d’arte oggetto di verifica ispettiva straordinaria da parte dell’Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma;
- in data 24.02.2021 è stata emessa l’Ordinanza n. 11/2021E al fine di ottemperare alle disposizioni dell’Ufficio Ispettivo Territoriale di Roma relativa a n. 12 Viadotti sulla tratta compresa tra gli Svincoli di Tornimparte e Assergi oggetto di verifica ispettiva;
- che con l’emissione delle suddette Ordinanze, su tutte le opere d’arte ivi indicate sono state imposte le seguenti limitazioni in funzione delle esigenze:
- ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate:
- divieto di sorpasso;
- obbligo di distanziamento di 50 m ai suddetti veicoli in transito sulla corsia di marcia;
- divieto di sosta e fermata dei suddetti veicoli sulla corsia di emergenza;
- divieto di transito per tutti i veicoli e/o trasporti eccezionali di peso superiore a 44 t (le autorizzazioni già rilasciate per convogli con massa superiore sono state sospese).
PRESO ATTO
- che a seguito delle attività di indagine e verifica eseguite su diverse opere afferenti alle autostrade A24 e A25 che ha visto il coinvolgimento a diverso titolo delle Università degli Studi di Roma La Sapienza e dell’Aquila e dello studio Mario Petrangeli & Associati S.r.l. in data 26.03.2024 è stata emessa l’Ordinanza n. 34/2024E con la quale è stato disposto l’annullamento dell’Ordinanza 49/2018E aggiornando le opere d’arte soggette a limitazioni;
- a seguito di ulteriori verifiche e accartamenti l’Ordinanza n. 72/2022E in data 28.07.2022 è stato disposta la revoca parziale dell’Ordinanza n. 41/2021E del 10.07.2021, realtivamente alla carreggiata Ovest Viadotto Palazzo dell’A25 sulla tratta compresa tra Pratola Peligna e Cocullo, permanendo il divieto di transito per tutti i veicoli e/o trasporti eccezionali di peso superiore a 44 t;
- a seguito delle ulteriori verifiche con Ordinanza n. 46/2022E del 20.06.2022 è stata disposta la revoca parziale dell’Ordinanza n. 11/2021 del 24.02.2021, relativamente al Viadotto San Sisto permanendo il divieto di transito per tutti i veicoli e/o trasporti eccezionali di peso superiore a 44 t;
- a seguito delle ulteriori verifiche con Ordinanza n. 64/2022E del 15.07.2022 è stata disposta la revoca parziale dell’Ordinanza n. 11/2021 del 24.02.2021, relativamente al Viadotto S.Giacomo, permanendo il divieto di transito per tutti i veicoli e/o trasporti eccezionali di peso superiore a 44 t;
- a seguito delle ulteriori verifiche con Ordinanza n. 49/2025E del 18.04.2025 è stata disposta la revoca parziale dell’Ordinanza 34/2024E del 26.03.2024 prevedendo:la revoca del divieto di transito per tutti i veicoli e/o trasporti eccezionali di peso superiore a 44 t limitatamente al:
- Viadotto Popoli, ubicato su entrambe le carreggiate dell’autostrada A25 tra le progressive 145+718 e 146+178 dell’autostrada A25;
- Viadotto ubicato presso lo Svincolo di Bussi/Popoli
CONSIDERATO CHE
- fermo restando l’esito positivo delle verifiche di sicurezza condotte sul viadotto Macchia Maiura nelle condizioni ante-operam, su entrambe le carreggiate del suddetto viadotto sono stati completati gli interventi di ripristino corticale degli elementi ammalorati;
- nell’ambito delle attività di ispezione straordinaria su diverse opere sono state condotte valutazioni e approfondimenti a seguito dei quali è stato emesso un Giudizio Esperto da parte di consulenti di comprovanta esperienza nel settore, quali le società Mario Petrangeli & Associati S.r.l. e Infraengineering S.r.l., che ha confermato per ciascuna opera l’esito di operatività di verifiche di sicurezza condotte a vario titolo negli ultimi anni ovvero verificato l’elemento interessato dall’ammaloramento più significativo in condizioni di operatività con esito positivo;
VISTI
- gli artt. 5, 6, 10, 39 e 62 del Nuovo Codice della Strada;
- gli artt. 77, 81, 83, 116, 117 e 120 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
- il D.M. 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico degli schemi segnalatici per il segnalamento temporaneo”;
- il Decreto Interministeriale 22/01/2019 “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attivita’ lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”;
- il provvedimento emesso con Ordinanza n. 34/2024E del 26.03.2024;
- il provvedimento emesso con Ordinanza n. 11/2021E del 24.02.2021;
- il provvedimento emesso con Ordinanza n. 49/2025E del 04.2025;
- il provvedimento emesso con Ordinanza n. 46/2022E del 20.06.2022;
- il provvedimento emesso con Ordinanza n. 64/2022E del 15.07.2022;
- il provvedimento emesso con Ordinanza n. 41/2021E del 10.07.2021;
- il provvedimento emesso con Ordinanza n. 72/2022E del 28.07.2022;
- l’esito delle verifiche sintetizzate nell’allegato 1
Tutto ciò premesso e considerato, si
ORDINA
- con effetto immediato la revoca dell’ Ordinanza 34/2024E del 26.03.2024, dell’Ordinanza 11/2021 del 24.02.2021 e dell’Ordinanza n. 41/2021E del 10.07.2021 per tutte le opere d’arte interessate da detti provvedimenti, per entrambe le carreggiate dell’autostrada A24 Roma – Teramo e per l’autostrada A25 Torano – Pescara;
- il divieto di transito sulle opere d’arte di cui all’allegato 2 per tutti i veicoli e/o trasporti eccezionali di peso superiore a 44 tonn;
- per tutte le opere d’arte indicate nell’allegato 3 della presente Ordinanza, sulle quali persistono difetti locali, non di particolare rilievo ma che, ai sensi delle LLG ponti 2020, richiedono approfondimenti attualmente in corso, restano valide le limitazioni di cui all’Ordinanza 49/2018E ossia:
- ai veicoli di massa a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate:
- divieto di sorpasso;
- obbligo di distanziamento di 50 m ai suddetti veicoli in transito sulla corsia di marcia;
- divieto di sosta e fermata dei suddetti veicoli sulla corsia di emergenza;
- divieto di transito per tutti i veicoli e/o trasporti eccezionali di peso superiore a 44 t
È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.
STRADA DEI PARCHI SpA
Il Direttore Esercizio
(Ing. Davide Bergantin)