Ordinanze

ORDINANZA N. 106/2024E

Il sottoscritto Ing. Davide Bergantin, Direttore Esercizio della Concessionaria Strada dei Parchi S.p.A. (SdP),

PREMESSO

  • che in data 12 agosto 2024, il Coordinatore del 1° Centro Sicurezza Autostradale di SdP ha segnalato un deterioramento delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso nel tratto dell’autostrada A24 compreso tra la progr. km 52+300 circa e la progr. km 52+400 circa della carreggiata est;
  • che in pari data è stato concordato con la Direzione Tecnica che, per consentire il ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza, occorre procedere, con urgenza, al rifacimento della pavimentazione in conglomerato bituminoso;
  • i lavori di risanamento della pavimentazione sono stati dichiarati dal Responsabile del Procedimento necessari al ripristino delle ordinarie condizioni di sicurezza della viabilità autostradale e rivestono carattere di somma urgenza, dal che viene redatto il presente verbale;

CONSIDERATO

  • che nelle more del conseguimento dei suddetti interventi di risanamento delle pavimentazioni in conglomerato bituminoso si ritiene necessario disporre opportune limitazioni per garantire la circolazione su detto tratto autostradale in condizioni di sicurezza;

VISTI

  • gli artt. 5, 6, 10, 39 e 62 del Nuovo Codice della Strada;
  • gli artt. 77, 81, 83, 116, 117 e 120 del Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada;
  • il D.M. 10/07/2002 “Disciplinare Tecnico degli schemi segnalatici per il segnalamento temporaneo”;
  • il Decreto 22.01.2019 “Individuazione della procedure di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività lavorative che si svolgono in presenza di traffico veicolare”

ORDINA

con effetto immediato, e fino al termine dei suddetti lavori di risanamento delle pavimentazioni:

  • alla progr. km 51+900 c.ca della carreggiata est l’installazione di dispositivi di segnaletica verticale di “strada deformata” (fig. II 389 Art. 31), prevista sulla “Tavola 0 Segnali comunemente utilizzati per la segnaletica temporanea” del Decreto 10 luglio 2002 (Disciplinare tecnico relativo agli schemi segnaletici, differenziati per categoria di strada, da adottare per il segnalamento temporaneo), con specifica appendice distanziometrica di “300 metri”;
  • dalla progr. km 52+200 c.ca alla progressiva km 52+400 della carreggiata est l’installazione di dispositivi di segnaletica verticale con la riduzione a 110 km/h del limite massimo di velocità.

La presente Ordinanza sarà resa nota al pubblico mediante apposita segnaletica a termini del N.C.d.S. D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 e del Regolamento di Attuazione di cui al D.P.R. 16/12/1992 n. 495 e s.m.i., nonché delle relative circolari esplicative in materia, precisando che la segnaletica verrà installata e mantenuta a cura di Strada dei Parchi S.p.A.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza.

                                                                    

STRADA DEI PARCHI SpA

                        Il Direttore Esercizio

                 (Ing. Davide Bergantin)

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